RIFLESSIONE – Legittima difesa e concetti che erano usuali nel feudalesimo

0
211

Gen.le direttore,

sul suo settimanale del 25 febbraio ho letto una lunga intervista di Beppe Malò all’avv. Ponzio sulla legittima difesa. La lettura mi ha “emotivamente turbato” perché alcune affermazioni ivi contenute risalgono a concetti usuali nel feudalesimo.

Non che con ciò mi senta autorizzato a “reagire con violenza” contro un bravo avvocato e tantomeno contro un valido giornalista, ma non posso non chiederle di riportare per intero le informazioni, utili anche per farsi un’opinione corretta sulla Proposta di legge da poco approvata dalla Camera dei Deputati.

“Avvisato a distanza che tre ladri con un tubo stavano rubando gasolio da un suo escavatore vicino a un torrente, vi si precipita e dal ponte correttamente spara in aria due volte; poi però scende sul greto, dove un suo dipendente sta malmenando uno dei ladri non armati in fuga, e insieme lo prendono per il collo sbattendogli più volte la testa contro i sassi a terra; e infine, in piedi sovrastando il ladro supino a terra, a meno di 2 metri gli spara al torace con un fucile a pompa, per fortuna chiamando subito i soccorsi in un momento di recuperata lucidità”. (Fonte: Alessandro d’Amato in “Next” quotidiano on-line del 24 febbraio 2019).

Riporto anche il parere della Giunta dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) dell’Emilia Romagna (Fonte: “Ansa.it”): “Il caso riguarda la condanna passata in giudicato per tentato omicidio nel quale non è mai stata invocata, neanche dall’imputato condannato, la ricorrenza della scriminante della legittima difesa”.

In questi giorni, 230 anni fa, iniziava la Rivoluzione francese che, pagando il prezzo di oltre 600mila morti, in dieci anni cambiò radicalmente la storia dell’Umanità. Gli obiettivi raggiunti e i principi fissati dalla Rivoluzione, che ci permettono di vivere oggi serenamente e senza la necessità di camminare con un’arma in tasca, ci sono i seguenti: “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Una Costituzione scritta. I tre poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario separati e tra di loro indipendenti. Poteri locali uniformi. Giustizia gratuita, amministrata da un solo potere. Abolizione della tortura. Norme giuridiche e pene uguali per tutti. Norme di diritto uniformi in tutto il paese. Abolizione dei diritti feudali. (…). (Fonte: Wikipedia, ultima pagina dell’argomento “Rivoluzione Francese”.) Uno dei diritti feudali aboliti assegnava ai proprietari la possibilità di qualsiasi uso della forza per difendere i propri beni.

Ah, detto per inciso, i protagonisti di queste innovazioni furono gli avvocati, che costituivano la quasi totalità degli eletti all’Assemblea Costituente francese.

Cordiali saluti.

Michele Cauda,

Castagnito

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui