GREEN PASS, Aca Alba: cosa cambia dal 06 Agosto per bar e ristoranti

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 relativo a “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. ll Decreto proroga lo stato di emergenza al 31.12.2021.

Attività per le quali è richiesto il Green Pass

È possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di una delle certificazioni verdi Covid che attestino:

  • l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2
  • la guarigione da non più di sei mesi dall’infezione da Sars-CoV-2
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

A partire da venerdì 6 agosto è consentito l’accesso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, ai seguenti servizi e attività:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per consumo al tavolo al chiuso 
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • concorsi pubblici
  • strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

Al momento sono esentati dal possesso di Green Pass gli operatori delle attività sopra citate, come ad esempio: personale addetto alla sala (camerieri), istruttori fitness, personale addetto alla biglietteria, educatrici.

Bambini

L’obbligo di certificazione verde per accedere a locali ed eventi scatta dai 12 anni, ovvero l’età a partire dalla quale è possibile vaccinarsi contro il coronavirus. Ciò vuol dire che i minori da 12 a 17 anni possono ottenere il Green pass proprio come i maggiorenni, con le stesse modalità: tampone negativo, certificato di avvenuta guarigione, o vaccino.

Si ricorda inoltre, come riportato nel Decreto Sostegni Bis n°106 del 23/07/2021, che i bambini di età inferiore a 6 anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.

IMPORTANTE

Verifiche

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per le quali è richiesta l’esibizione del Green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

La funzione di controllo può anche essere delegata ad un incaricato. La delega deve essere formale e deve recare le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Si allega un modello di delega per incaricati, che può essere utilizzato per delegare ad un terzo incaricato le funzioni di verificatore.

Le verifiche devono essere effettuate tramite l’app VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute. L’App VerificaC19 può essere utilizzata dai soggetti “verificatori” negli esercizi pubblici e in tutte le realtà in cui il Green Pass è richiesto.

L’app è disponibile gratuitamente su tutti gli store digitali, da cui è possibile scaricarla sul proprio smartphone (sia iOs che Android).

Le modalità di verifica sono descritte nella precedente newsletter inviata il 22 giugno scorso (clicca qui).

Sanzioni
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Viaggi dall’estero in Italia

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui si prorogano fino al 30 agosto le seguenti misure restrittive relative all’ingresso in Italia:

  • Certificazione verde Covid-19 per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Elenco C
  • quarantena di 5 giorni per i viaggiatori provenienti da Paesi extraeuropei riportati nell’Elenco D (art.4 dell’Ordinanza)
  • quarantena di 5 giorni e test molecolare o antigenico per i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna
  • quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei che rientrano nell’allegato E
  • limitazioni all’accesso in Italia per le persone provenienti da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile
  • i certificati vaccinali e di guarigione emessi dalle autorità sanitaria di Israele, Stati Uniti, Giappone, Canada, Regno Unito e Irlanda del Nord potranno essere utilizzati sia per l’ingresso in Italia, sia per usufruire delle attività/servizi per cui è richiesto il green pass.

Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,  Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

L’ingresso nel territorio italiano per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in uno o più Stati dell’Elenco C, è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form(PLF) in formato digitale o cartaceo;
  • presentazione al momento dell’imbarco della Certificazione verde Covid-19 o di altra certificazione equipollente rilasciata dalle autorità sanitarie del Paese di provenienza;
  • in caso il viaggiatore non sia in possesso del  Certificazione verde Covid-19 e del PLF, sarà tenuto a sottoporsi a isolamento fiduciario (quarantena) presso l’indirizzo indicato nel PLF, per un periodo di 5 giorni, al termine del quale dovrà sottoporsi a test molecolare o antigenico.

Elenco D

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro , Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.

L’ingresso nel territorio italiano per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in uno o più Stati dell’Elenco D, è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form(PLF) in formato digitale o cartaceo;
  • presentazione al momento dell’imbarco della certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico e risultato negativo. Il termine è ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno Unito e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo);
  • il viaggiatore sarà tenuto a sottoporsi a isolamento fiduciario (quarantena) presso l’indirizzo indicato nel PLF, per un periodo di 5 giorni, al termine del quale dovrà sottoporsi a test molecolare o antigenico.

Cos’è il Passenger Locator Form (PLF)?

Passenger Locator Form (modulo per la localizzazione del passeggero – anche conosciuto come Passenger Locator Card) è un modulo con cui vengono raccolte informazioni sull’itinerario di viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza nel territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria di contattare tempestivamente il passeggero.

Chi è tenuto a compilare il PLF?

Chiunque faccia ingresso in Italia dall’estero per una qualsiasi durata, a bordo di qualunque mezzo di trasporto.

I passeggeri, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare il Passenger Locator Form – PLF, seguendo le istruzioni di seguito riportate:

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del PLF da mostrare all’imbarco.

Il PLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. In caso di minori non accompagnati, il PLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.

In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

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