Gomme estive, il 15 aprile scatta l’obbligo: norme e sanzioni

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Domani 15 aprile, scatta l’obbligo del cambio coperture: via le invernali, sotto con le gomme estive. Il periodo durante il quale vige l’obbligo su molte strade e autostrade dei dispositivi per l’inverno – pneumatici invernali o catene a bordo – inizia il 15 novembre e termina, appunto, il 15 aprile, abbracciando il periodo più freddo dell’anno durante il quale non è raro imbattersi in pioggia, ghiaccio e neve. Una prassi ormai consolidata, che con la diffusione degli pneumatici stagionali aumenta sensibilmente la sicurezza stradale prevenendo situazioni di pericolo.

C’è tempo fino al 15 maggio

Facile ipotizzare che nei giorni immediatamente prossimi alla scadenza del 15 aprile i gommisti siano particolarmente carichi di lavoro, meglio quindi programmare l’intervento per tempo. Anche perché, la circolare della Motorizzazione civile 1049/2014 prevede trenta giorni di tolleranza – fino al 15 maggio – durante i quali è possibile circolare con pneumatici invernali senza correre il rischio di essere sanzionati in base a quanto previsto dal Codice della Strada.

Perchè vanno cambiate le gomme

La ragione per la quale è indispensabile sostituire le gomme invernali con quelle estive sta nelle caratteristiche degli pneumatici studiati per la stagione più fredda. Molti di questi – identificati con le sigle contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S o M&S – hanno un codice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto di circolazione. Il Codice della Strada prevede che la misura delle gomme debba essere quella omologata, mentre il codice di carico e quello di velocità devono essere pari o superiori a quelli riportati sul libretto. Nel caso degli pneumatici invernali, però, è ammesso un codice di velocità inferiore a quello omologato, che se inferiore al livello “Q” (160 km/h) obbliga a esporre sull’auto un’etichetta che informa della velocità massima ammessa. Se il codice di velocità di una gomma invernale è lo stesso o è superiore a quello omologato non c’è obbligo di sostituzione, che rimane comunque consigliata perché la particolare mescola – studiata per aderire all’asfalto anche con il gelo – si consuma rapidamente con il caldo. Se, invece, l’indice è inferiore è obbligatorio procedere al cambio gomme.

Le Sanzioni per i trasgressori

L’uso delle gomme invernali al di fuori dell’arco temporale prescritto – con le sole eccezioni appena menzionate – è punito con una sanzione amministrativa alla quale si somma quella accessoria della decurtazione dei punti dalla patente. Se le gomme invernali hanno un codice di velocità inferiore rispetto alle equivalenti estive – condizione ammessa solo nel caso di gomme termiche e solo nel periodo nel quale vige l’obbligo – circolandovi in estate si rischia una sanzione amministrativa da 422 a 1.682 euro, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di visita e prova presso una sede provinciale della Motorizzazione, volta a verificare il ripristino delle caratteristiche corrette.

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