Giochi d’azzardo lontani almeno 300 metri da scuole e ospedali

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E’ entrato in vigore ieri, lunedì 20 maggio, in Piemonte, il cosiddetto “distanziometro”. Come previsto dalla Legge Regionale n. 9/2016 che tratta di “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, gli esercenti di sale pubbliche da gioco, già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, per poter continuare ad avere Videolottery (VLT) e New Slot (AWP) funzionanti, dovranno verificare la loro collocazione e distanza rispetto ai luoghi sensibili. Il distanziometro regionale prevede che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, l’installazione di slot e videolottery sia vietata in locali che distano meno di 300 metri da una nutrita serie di “punti sensibili”: luoghi di culto, scuole, impianti sportivi, ospedali, oratori, istituti di credito e stazioni ferroviarie. La distanza diventa di 500 metri nei comuni con più di cinquemila abitanti. Ai comuni è data facoltà di individuare altri luoghi sensibili. La violazione del distanziometro per slot e Vlt comporta una sanzione da 2000 a 6000 euro per ogni apparecchio fuori norma, a cui vengono posti i sigilli. Il mancato rispetto degli orari di esercizio è soggetto a sanzioni da 500 a 1500 euro ad apparecchio. Chi viola il divieto di pubblicità va invece incontro a sanzioni da 1000 a 5000 euro. Dopo tre infrazioni relative a orari e pubblicità, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi.

 

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