Coronavirus, cosa succede ai documenti scaduti ? Ecco fino a quando saranno validi

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Per evitare l’assembramento negli uffici pubblici e ridurre quanto più possibile i disagi per gli utenti, il governo – su proposta del ministero dell’Interno – dovrebbe rinviare di qualche mese la scadenza dei documenti di riconoscimento e delle carte d’identità che perderanno la loro validità in queste settimane in cui il paese è sostanzialmente in lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus. I documenti saranno quindi validi fino al 31 agosto, se quanto emerso nell’ultima bozza del decreto sull’emergenza da Covid-19 verrà confermato. Non sarà, dunque, necessario rinnovare immediatamente la carta d’identità nel caso in cui sia in scadenza, potendo rinviare anche di qualche mese le pratiche negli uffici comunali.

PATENTE 31.08.2020

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Art. 104 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)

REVISIONE 31.10.2020

In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Art. 92 c. 4 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ 31.08.2020

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Art. 104 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)

FOGLIO ROSA 30.06.2020 Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Art. 1 c. 2 MIT – Decreto Dirigenziale 10 marzo 2020, prot. n. 50

CQC 30.06.2020

Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Art. 1 MIT – Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 9/2020 CFP 30.06.2020 I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Art. 1 MIT – Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 9/2020

PERMESSO PROVVISORIO GUIDA (comm. medica) 30.06.2020 Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto. Art. 1 MIT Decreto Ministeriale 108 del 11.03.2020

DIVIETO CIRCOLAZIONE TRASP. INTERNAZIONALE 15/22.03.2020 Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento. Art. 1 MIT Decreto Ministeriale 115 del 13.03.2020

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