Buoni fruttiferi postali: arriva sulle colonne di Repubblica la battaglia legale partita dalla Granda e da Bra

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Il quotidiano di Scalfari, nella rubrica Piemonte Economia, intervista l’avvocato Alberto Rizzo, consigliere giuridico del Banchiere Ghisolfi e autore dei 60 ricorsi, tutti vincenti, con cui altrettanti sottoscrittori di Buoni hanno ottenuto dalle Poste il rimborso degli interessi secondo i tassi originali e più vantaggiosi di sottoscrizione indicati sul retro del titolo. “Per i titoli postali emessi dopo luglio 1987, si devono sempre controllare le condizioni e le tabelle stampate su di essi, perché queste saranno prevalenti su altre norme a tutela del risparmiatore-sottoscrittore”

Arriva sulle colonne di “Repubblica”, inserto Piemonte Economia, la battaglia legale, partita dalla Granda, con la quale il “popolo dei Buoni fruttiferi postali” ha visto – per tutti e 60 i ricorsi intentati fino a oggi – riconosciuto il proprio diritto a ricevere, da Poste Italiane, il rimborso alla scadenza dei titoli, agli stessi interessi e condizioni a cui furono sottoscritti. L’articolo, a firma del giornalista Francesco Antonioli, si sofferma su una vicenda divenuta ormai nazionale e che – partendo da uno studio legale di Bra – coinvolge un esercito di piccoli e piccolissimi risparmiatori che hanno ottenuto pronunciamenti a loro favorevoli nella totalità dei casi gestiti dall’avvocato Alberto Rizzo, intervistato dal Quotidiano fondato da Eugenio Scalfari in qualità di specialista nello scardinare e far annullare le interpretazioni viceversa “ribassiste” delle Poste. L’avvocato Rizzo, che è anche Consigliere giuridico del Banchiere europeo e Scrittore Beppe Ghisolfi, con il quale collabora nelle iniziative da questi avviate in tutta Italia ed Europa nel campo dell’educazione e della sensibilizzazione finanziaria di studenti, imprenditori e categorie economiche e sociali, si sofferma in particolare sugli elementi di diritto e di fatto che hanno visto il “colosso postale di Stato” obbligato dai giudici e dall’Arbitro Bancario Finanziario a reintegrare i sottoscrittori dei Buoni per un valore che sfiora il milione di euro in totale.

Dovrebbero essere fonte di interessi crescenti. Invece il rimborso di cedole a un rendimento più basso, anche di parecchio, al confronto con quello in origine fissato, nero su bianco, al momento della loro prima sottoscrizione, fa sì che i mitici Buoni fruttiferi postali (BFP) – storico “salvadanaio” prescelto da molti pensionati, lavoratori autonomi e dipendenti come forma di investimento-rifugio per garantirsi una “buonuscita aggiuntiva” allo scadere dei fatidici trent’anni di durata dell’investimento – siano fonte di contenziosi avviati da sempre più risparmiatori decisi a recuperare le somme corrispondenti al calcolo degli interessi ai tassi storici di emissione riportati materialmente sul retro del Buono. La querelle fa riferimento, in modo particolare, alle emissioni di titoli postali successive alla data di entrata in vigore del fatidico decreto del 13 giugno 1986 firmato dal Ministero del Tesoro: un provvedimento spartiacque tra la fase precedente segnata da alte rese finanziarie e quella dopo nel segno della moderazione dei tassi, con il quale sono stati istituiti i Buoni di serie “Q” e riconosciuti come titoli di nuova categoria anche i BFP della precedente serie “P” emessi dopo il primo luglio 1986. Questa norma italica è la “madre” di tutti i contenziosi fin qui sorti e probabilmente di prossima insorgenza.

Il decreto del Tesoro prevede infatti, per i Buoni di serie “P”, che siano apposti due timbri, uno sulla parte anteriore e l’altro sul retro del titolo con la tabella dei nuovi interessi. Timbro che però non sempre è stato apposto dagli uffici di Poste Italiane presso cui i BFP erano sottoscritti. Questo ha dato luogo a rimborsi che, da un lato, applicavano il DM del 1986 con tassi inferiori ma, dall’altro, erano in contrasto con i tassi di maggior favore stampati sul titolo originario. Un “faro” importante su tutta la saga, che probabilmente proseguirà con ulteriori casi, è stato acceso nel 2007 dalla Suprema Corte di Cassazione con una sentenza storica in cui ha stabilito, ai fini del calcolo corretto degli interessi, che “il contrasto fra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal Decreto Ministeriale che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando prevalenza alle prime”, ossia facendo prevalere le ragioni del risparmiatore-sottoscrittore.

L’invito rivolto nell’intervista è a verificare le condizioni finanziarie apposte sul retro del proprio Buono, poiché – se non vi si trova alcun timbro apposto con i nuovi interessi – allora il suo titolare avrà diritto a richiedere il pieno rimborso secondo i rendimenti delle condizioni originali. Tale diritto, a ottenere dalle Poste Italiane il pagamento della differenza, opera anche nel caso in cui il titolare abbia già provveduto a riscuotere in buona fede il buono con il tasso di interesse ridotto.

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