Green Pass: dal lavoro alla scuola, dai locali alle Rsa, la guida alla Certificazione verde

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Il Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021 stabilisce che dal 15 ottobre al fino al 31 dicembre 2021 (il termine ultimo dello stato di emergenza), il Certificato verde sarà obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

DURATA DEL GREEN PASS

Con i vaccini

Novità. I nuovi e i vecchi certificati verdi dureranno 12 mesi invece di 9, non solo quelli ottenuti attraverso il completamento del ciclo vaccinale, ma anche quelli posseduti dai guariti di Covid che hanno fatto, come previsto, una sola dose del vaccino.

Novità. La certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (e non, come accaduto fino ad oggi, dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

Con i tamponi

Novità. È possibile ottenere il green pass non solo attraverso tamponi molecolari e test antigenici naso-faringei, ma anche con i tamponi salivari.Come per gli altri test il green pass in questo caso è valido 48 ore.

In conferenza stampa il Governo ha annunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari.

I lavoratori non potranno effettuare i tamponi gratuitamente, ma i test avranno prezzi calmierati. Slitta dal 30 settembre al 30 novembre, il termine entro cui i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate avranno un prezzo ridotto: 15 euro per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni.

I test sono gratuiti per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

CONTROLLI E SANZIONI

Chi non avrà il green pass non solo non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro, ma verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel comparto privato si ha la sospensione della retribuzione, ma il lavoratore ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Imprese con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Il lavoratore che viene sorpreso senza il green pass all’interno dei locali di lavoro sarà inoltre passibile di una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, irrogata dal Prefetto.

Le sanzioni sono previste anche nei confronti dei datori di lavoro che non mettono in pratica le misure previste entro il 15 ottobre: si va da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro.

Chi effettua le verifiche

I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di  lavoro e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

ALTRE NOVITÀ DI INTERESSE RELATIVE AL GREEN PASS

Minori di 12 anni esentati in occasione di feste e cerimonie

Si chiarisce che i minori di 12 anni sono esentati da obbligo di green pass per partecipare a matrimoni e comunioni e comunque a feste conseguenti a cerimonie civili o religiose. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc. in quanto si tratta di persone “escluse per età dalla campagna vaccinale”.

Servizi di ristorazione 

Per il consumo al tavolo, al chiuso, viene specificato che la condizione del possesso di green pass non si applica per i servizi di ristorazione all’interno degli alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Centri termali

Sono sempre consentiti gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche.

Sagre e fiere locali all’aperto

Negli spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori devono informare il pubblico con apposita segnaletica dell’obbligo di green pass ai fini dell’accesso all’evento. La normativa prevede che – in caso di controlli a campione – le sanzioni saranno applicate ai soli soggetti privi di certificazione e non agli organizzatori che hanno rispettato gli obblighi informativi. 

Obbligo di tampone per l’accesso al Pronto Soccorso

È previsto l’obbligo di tampone antigenico rapido o molecolare negativo (anche se muniti di green pass) per entrare nei pronto soccorso, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

Esibire il green pass sarà richiesto anche a chi accompagna pazienti alle visite nei centri di diagnostica e nei poliambulatori specialistici.

Entro il 30 settembre p.v. il Comitato tecnico-scientifico esprimerà un parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività culturali, sportive, sociali e ricreative (tra cui cinema, teatri ecc.).

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